17-01-2024
AFFIDAMENTO MINORI
Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 maggio 2019, n. 13274 - Il comportamento alienante della madre non giustifica laffidamento esclusivo del minore al padre.
La Corte d′Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che, nel dichiarare la separazione giudiziale dei due coniugi, aveva disposto l′affidamento del minore in via esclusiva al padre, poiché il comportamento materno aveva inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell′esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell′unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell′ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. Inoltre, con riguardo ad ipotesi di alienazione parentale, è stato affermato che, qualora un genitore denunci comportamenti dell′altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l′altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, emerge dagli atti che la ricorrente la quale ha sicuramente delle difficoltà psicologiche e caratteriali è profondamente legata al figlio. La sentenza di appello non sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull′inidoneità della madre all′affidamento in una situazione di forte criticità dei rapporti tra la ricorrente ed i Servizi Sociali. La decisione impugnata non spiega, dunque, per quale ragione l′affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa-famiglia, costituirebbe lunico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell′ottica di assicurare l′esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità. Esito del ricorso Cassa, con rinvio, la sentenza n. 1140/2017 della Corte dAppello di Venezia, depositata in data 30.5.2017