17-01-2024
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 29 aprile 2019, n. 17766 - Reati in materia familiare
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l′art. 570 c.p., sotto la rubrica Violazione degli obblighi di assistenza familiare, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032, la condotta di chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all′ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1. (omissis); 2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. (omissis).
Orbene, si deve ricordare che secondo il consolidato orientamento di legittimità, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Cass. pen., Sez. VI, n. 20636 del 02/05/2007, C., CED Cass. 236619) e che entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all′art. 570, comma secondo, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l′altro genitore (Cass. pen., Sez. VI, n. 8912 del 04/02/2011, K., CED Cass. 249639). Inoltre, si deve considerare che lo stato di bisogno del minore non può considerarsi escluso per il fatto che in concreto il figlio minore, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario, non versi in reale stato di bisogno ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate oltre alle essenziali esigenze di vita anche una serie di esigenze non definibili essenziali. In modo speculare, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall′art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento) debbono - nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano il soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, da apprezzarsi non già in modo assoluto ma in rapporto alle reali capacita economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato.
Tanto premesso, nel caso in esame, l′imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all′art. 3, L. 54/06, per non avere adempiuto alle obbligazioni civili di natura economica nei confronti dei tre figli minori, derivanti dai provvedimenti giudiziari emessi in sede di separazione dal Tribunale civile, sulla base della ritenuta continuità normativa con il reato ora punito dall′art. 570-bis c.p., introdotto dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nonchè del reato di cui all′art. 570 commi 1, 2, n. 2 c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli minori, in un periodo durante il quale i predetti figli non avevano potuto usufruire delle rendite derivanti dalla locazione di un immobile sul quale era stato costituito da entrambi i coniugi a loro favore un fondo patrimoniale, perchè formato essenzialmente dai canoni di locazione di un immobile rimasto sfitto in detto periodo, ritenendosi sempre con riferimento a questo stesso arco temporale che il reato piu grave di omissione dei mezzi di sussistenza avesse assorbito quello meno grave del mero inadempimento delle obbligazioni di natura economica verso i tre figli rappresentati dall′obbligo di versare 2.400,00 euro al mese per il loro mantenimento, che e stato accertato come sussistente per il periodo temporale successivo e residuo, non coperto dal primo. Ricorrendo in Cassazione, l′imputato sosteneva che, atteso l′elevato tenore di vita dell′ex moglie, cui i figli erano stati affidati, il reato non poteva dirsi sussistere (tra l′altro, segnalava l′imputato, era da registrare anche una costosa ristrutturazione edilizia dell′importo stimato di 350 mila euro sostenuta dalla moglie, insieme alla propria madre ed al proprio fratello).
La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui in massima, in particolare osservando che l′elevato tenore di vita di entrambi i coniugi, testimoniato dalla residenza familiare in una abitazione di lusso, e dalle altre risultanze istruttorie apprezzate nel giudizio di merito, sebbene deponessero certamente per l′assenza di necessita economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza, non escludevano pero che i tre figli minori, con riguardo specifico al periodo in cui l′imputato aveva indiscutibilmente omesso ogni versamento degli assegni mensili a suo carico in concomitanza della mancata riscossione delle rendite del fondo patrimoniale, si fossero trovati senza mezzi di sussistenza, intesi nel senso più ampio sopra precisato, e che vi avessero dovuto necessariamente sopperire la moglie e gli altri familiari.
Il contesto sociale e familiare in cui si inserivano i fatti oggetto del giudizio rendevano evidente per la S.C. l′infondatezza dei motivi del ricorso con i quali si intendeva evidenziare e fare emergere l′elevato tenore di vita della coniuge, nei cui confronti era stata peraltro esclusa la sussistenza dei reati contestati all′imputato, essendone stata riconosciuta l′integrazione solo nei confronti dei tre figli, e per il periodo limitato all′arco temporale in cui i predetti figli, non avendo altre entrate, avevano dovuto fare ricorso all′aiuto degli altri familiari per provvedere alle loro necessita, rapportate al regime di vita elevato di entrambi i genitori. Da qui, dunque, il rigetto del ricorso sul punto.