Cassazione penale, sezione III, sentenza 3 maggio 2018, n. 18884 -Tenuità del fatto
Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l′art. 131 bis c.p., sotto la rubrica Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevede che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l′esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell′articolo 133, comma 1, l′offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L′offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del comma 1, quando l′autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all′età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l′autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel comma 1 non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest′ultimo caso ai fini dell′applicazione del comma 1 non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all′articolo 69. La disposizione del comma 1 si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Per quanto qui di interesse, l′introduzione nel codice penale della nuova causa di non punibilità del fatto ha imposto alcune modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni in materia di casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative (D.P.R. 14/11/2002, n. 313). La sussistenza della causa di non punibilità è inserita, all′art. 411 c.p.p., tra i casi di archiviazione del procedimento, nonché tra le situazioni che impongono la pronuncia di una sentenza predibattimentale di non doversi procedere ai sensi dell′art. 469 c.p.p. Quanto ai rapporti con il giudizio civile o amministrativo di danno, è stato introdotto un nuovo art. 651 bis c.p.p., rubricato efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno, ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all′accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all′affermazione che l′imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno; la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto nel giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito speciale. Le sentenze di proscioglimento ai sensi dell′art. 131 bis devono essere iscritte per estratto nel casellario giudiziale e sono eliminate trascorsi dieci anni dalla loro pronuncia (artt. 3, comma 1, lett. f, 5, comma 2, lett. d bis, D.P.R. 14/11/2002, n. 313). Tali sentenze non compaiono nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall′interessato, ai sensi degli artt. 24, comma 1, lett. f bis, 25, comma 1, lett. f bis, D.P.R. 14/11/2002, n. 313.
Quanto ai rapporti tra la formula di proscioglimento conseguente all′applicazione dell′art. 131 bis, c.p. e le altre formule assolutorie e di proscioglimento, la giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di chiarire come sussista un interesse da parte del soggetto, pur assolto dalla imputazione a lui mossa, ad impugnare la sentenza emessa in suo favore laddove egli invochi la sostituzione della formula assolutoria adottata con la sentenza gravata - nelle fattispecie esaminate per lo piu si trattava della formula "perchè il fatto non costituisce reato" - con altra formula per lui più favorevole - nella specie quella invocata era ovviamente la formula "perchè il fatto non sussiste" - posto che, come e stato osservato, a parte le conseguenze di natura morale, l′interesse giuridico, unico che potrebbe giustificare la praticabilità della via della impugnazione, sta nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 c.p.p. fanno conseguire al secondo tipo di dispositivo nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno o nel giudizio disciplinare (Cass. pen., Sez. IV, 9/5/2017, n. 22614; Cass. Pen. sez. IV, 23/6/2016, n. 26109; Cass. Pen. sez. VI, 27/9/2013, n. 41706). Più di recente, poi, si è affermato che l′assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto essa, conseguendo ad un′abolitio criminis, rappresenta un esito più favorevole per l′imputato, mentre la seconda lascia inalterato l′illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Cass. pen. sez. VII, 3/7/2017, n. 41330). Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d′appello, riformando la sentenza del primo giudice, aveva dichiarato non e punibile l′imputato ai sensi dell′art. 131-bis c.p., per il reato contestato, consistente della violazione della normativa edilizia ed antisismica, per avere egli realizzato un manufatto, consistente in una serra agricola, in assenza del prescritto permesso a costruire, senza la preventiva realizzazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato e la direzione dei lavori, senza avere fatto la preventiva denuncia di inizio lavori e senza avere depositato presso i competenti Uffici i relativi elaborati progettuali. Secondo la Corte d′appello, stante la minima offensività di tale condotta e stante la ricollocazione del manufatto entro i limiti originariamente previsti, alla fattispecie doveva applicarsi la causa di non punibilità di cui all′art. 131-bis, c.p.
Ricorrendo in Cassazione l′imputato sosteneva che, anche laddove la Corte territoriale avesse inteso riformare la sentenza del giudice di primo grado, avrebbe dovuto, comunque, prima di dichiarare la non punibilità ai sensi dell′art. 131-bis c.p., dichiarare l′intervenuta estinzione dei reati contestati per effetto della loro prescrizione; infatti dalla istruttoria espletata era emerso che le opere di cui al capo di imputazione già erano state realizzate da tempo, sicchè prima di dichiarare la non punibilità, la Corte d′appello avrebbe dovuto proscioglierlo stante la intervenuta prescrizione dei reati contestati, con pronunzia avente contenuto più favorevole di quella assunta.
La Cassazione, nell′affermare il principio di cui in massima, pur dichiarando inammissibile il ricorso per mancanza della prova dell′anteriorità dell′edificazione delle opere come sostenuto dall′imputato, ha tuttavia affermato che la sussistenza dell′interesse ricorre in quei casi in cui il soggetto, prosciolto in forza della particolare tenuità del fatto invochi, invece, la adozione della più favorevole formula di proscioglimento legata alla estinzione del reato per la intervenuta prescrizione (sulla potiorita di tale formula rispetto a quella della particolare tenuità del fatto e sulle ragioni di tale caratteristica, si vedano: Cass. pen., Sez. VI, 16/3/2016, n. 11040; Cass. Pen. sez. III, 26/6/2015, n. 27055).