Cassazione penale, sezione V, sentenza 8 maggio 2019, n. 19731 - Processo penale
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l′art. 152 c.p., sotto la rubrica Remissione della querela, prevede che Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell′atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Una questione che per lungo tempo ha impegnato la giurisprudenza è quella inerente al significato da attribuire alla mancata comparizione del querelante in dibattimento. Le pronunce della Corte di cassazione hanno delineato, a questo riguardo, orientamenti contrastanti.
Occorre preliminarmente rammentare che uno specifico regime è dettato dall′art. 28, comma 3, D.lgs. 28/8/2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, secondo il quale la mancata comparizione della persona offesa, cui sia stato regolarmente notificato il decreto di convocazione per l′udienza, equivale [...] alla remissione della querela. Trattandosi di disposizione specifica per i procedimenti instaurati mediante ricorso immediato al giudice di pace, la giurisprudenza ne ha escluso la riferibilità ai casi di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ex art. 20 del citato D.lgs. (Cass. pen. sez. V, 1/4/2008, n. 28152), che rientrano perciò nel generale regime del quale ora si dirà (nello stesso senso, nel caso di citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria in base alla disciplina normativa antecedente alla novella apportata al processo dinanzi al giudice di pace dall′art. 17, comma 4, lett. a), D.L. 27/7/2005, conv., con modificazioni, nella L. 31/7/2005, n. 155, v. Cass. pen. sez. V, 6/12/2004, n. 5671). In un caso la Suprema Corte ha pure precisato che, anzi, la scelta della persona offesa di proporre querela, e non di presentare ricorso immediato al giudice, impedisce di subordinare la valutazione dei suoi successivi comportamenti all′iniziativa di conciliazione: con la conseguenza che, se quest′ultima viene attivata, la mancata comparizione del querelante all′udienza assume l′inequivocabile valore di un′indisponibilità a revocare la manifestata volontà di punizione, a nulla rilevando che il giudice abbia significato nell′invito a comparire che l′eventuale assenza sarebbe stata da lui intesa come remissione tacita di querela, non potendo egli attribuire valenza extraprocessuale a un comportamento che ha valenza solo per il processo (Cass. pen. sez. V, 2/7/2007, n. 28573). È illegittimo il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari l′inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa per intervenuta remissione di querela non rientrando detto caso tra quelli espressamente tipizzati dalla norma (Cass. pen. sez. IV, 10/8/2012, n. 32383). Venendo, dunque, al contrasto sul significato da attribuire alla mancata comparizione del querelante in dibattimento, va detto che si sono succeduti nel tempo due indirizzi contrapposti: quello che nega che la mancata comparizione sia sufficiente a concretizzare una remissione tacita (tra le tante, Cass. pen. sez. II, 8/10/2003, n. 45632 e Cass. pen. sez. V, 24/9/1997, n. 9688, che hanno escluso la ravvisabilità della remissione tacita pur a fronte della ripetuta mancata presentazione del querelante), non ravvisando in ciò una manifestazione di volontà inequivocabile di abbandonare l′istanza di punizione, neppure quando sia stato notificato alle parti un avviso con il quale le si rendeva edotte che la mancata comparizione del querelante all′udienza successiva avrebbe comportato la remissione della querela (Cass. pen. sez. VI, 4/4/2003, n. 19524); l′opposta linea giurisprudenziale riconosce, invece, che l′omessa comparizione della parte offesa in dibattimento integra una remissione tacita qualora sia stata appunto preceduta dall′avvertimento, da parte del giudice, che tale assenza sarebbe stata interpretata in quel modo (Cass. pen. sez. IV, 2/4/2008, n. 20018), a condizione che il querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, che non sussistano manifestazioni di segno opposto e che nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta (Cass. pen. sez. V, 19/3/2008, n. 14063). Un primo intervento delle Sezioni Unite ha risolto il contrasto nel senso propugnato dal primo degli orientamenti sopra richiamati (Cass. pen. sez. SS.UU., 30/10/2008, n. 46088). Esse, pronunciandosi riguardo ad un procedimento instaurato davanti al giudice di pace a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero ex art. 20, D.lgs. 28/8/2000, n. 274, hanno affermato che la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell′art. 152, comma 2. Pur riconoscendo che l′opposta tesi minoritaria era ispirata a commendevoli esigenze di snellezza e di decongestionamento, le S.U. hanno, dunque, escluso che sia evocabile in situazioni processuali diverse la specifica disciplina settoriale dettata per i procedimenti instaurati mediante ricorso immediato al giudice di pace. La giurisprudenza di legittimità successiva si è, in parte, conformata all′arresto delle Sezioni Unite (Cass. pen. sez. V, 11/2/2016, n. 18280; Cass. pen. sez. V, 8/3/2016, n. 12187; Cass. pen. sez. IV, 28/3/2013, n. 18187; Cass. pen. sez. II, 23/6/2011; Cass. pen. sez. V, 21/6/2011, n. 37376; Cass. pen. sez. VI, 25/2/2010, n. 11142; Cass. pen. sez. II, 29/10/2009, n. 44709); in parte, ha, invece, continuato ad attribuire rilevanza alla mancata comparizione in udienza della persona offesa: Cass. pen. sez. V, 22/12/2015-22/3/2016, n. 12186, secondo cui la mancata comparizione al processo non è che un parametro interpretativo e un elemento di prova da cui il giudice trae il convincimento dell′inequivocabile volontà della p.o. di rimettere la querela (con la precisazione che l′istituto della remissione di querela extraprocessuale non viene in considerazione nelle situazioni maggiormente delicate in cui sono previste maggiori cautele, come nel caso dei reati sessuali ovvero degli atti persecutori, relativamente ai quali è prevista l′irrevocabilità della remissione di querela); Cass. pen. sez. V, 22/12/2015-2/3/2016, n. 8638, secondo cui, in forza del principio generale del favor conciliationis, la mancata comparizione del querelante - previamente e chiaramente avvisato del fatto che l′eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non perseguire nell′istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che lo stesso querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta; Cass. pen. sez. IV, 12/12/2013-29/1/2014, n. 4059. Sulla controversia questione sono, pertanto, nuovamente intervenute le Sezioni Unite, che, in contrasto con la precedente pronuncia del 2008, hanno avallato l′orientamento che qualifica come remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l′eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Cass. pen. sez. SS.UU., 23/6/2016, n. 31668). Tanto premesso, nel caso in esame, l′imputato sosteneva che stante l′assenza della persona offesa all′udienza, il Giudice di pace aveva disposto che le venisse notificato l′avviso che, non comparendo, il suo comportamento sarebbe stato interpretato come tacita remissione di querela, di modo che, poichè all′udienza di apertura del dibattimento e a quella di discussione la stessa persona non era comparsa, la sua assenza doveva essere interpretata come tacita remissione di querela. Era, infatti, da ritenere irrilevante, ai fini della neutralizzazione degli effetti dell′avviso fattole notificare dal Giudice, la comparizione della parte offesa alle udienze di mero rinvio, poichè le stesse non potevano qualificarsi come udienze dibattimentali.
La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha richiamato l′orientamento da ultimo espresso dalle sezioni Unite, peraltro precisando che quanto argomentato dall′imputato appariva in contrasto con ciò che emergeva dagli atti processuali. Questi ultimi rivelavano, infatti, che la Polizia Giudiziaria, richiesta dal Giudice di verificare l′effettiva volontà della parte offesa di continuare nel procedimento o di rimettere la querela sporta nei confronti dell′imputato, aveva attestato, con annotazione riportata in capo al biglietto di cancelleria, che la persona offesa aveva riferito che, per il momento, non era intenzionato a rimettere la querela nei confronti dell′imputato. Nondimeno la stessa avvenuta comparizione della parte offesa all′udienza dibattimentale nel corso della quale era stata sottoposta ad esame, era da ritenersi logicamente incompatibile con la volontà di disinteressarsi del processo.
Da qui, dunque, l′inammissibilità del ricorso sul punto.