Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13950 Responsabilità medica
A.A. S.p.A. ricorre per cassazione della sentenza emessa dalla Corte d′appello di Milano. Il ricorso è affidato a quattro motivi, tutti inerenti alla pronuncia di condanna alla manleva assicurativa pronunciata dalla Corte d′appello in relazione alla polizza assicurativa sottoscritta dall′assicurato, medico chirurgo ritenuto responsabile per i danni causati da più interventi chirurgici di mastoplastica additiva effettuati sulla persona di P. M., a causa dei quali è stato condannato a risarcirle il danno biologico. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, una delle censure della ricorrente mira a colpire la discrezionalità propria del giudice del merito nella stima del danno non patrimoniale, il quale, sulla base delle evidenze raccolte, ha ritenuto di potere autonomamente scorporare, sulla scorta della CTU acquisita nel giudizio di primo grado e tenendo conto delle date e degli esiti degli interventi invasivi effettuati dal medico, la quota parte di danno biologico riferibile - in termini di causalità adeguata - all′attività del medico convenuto effettuata al tempo di vigenza dell′assicurazione "claims made mista", dal danno biologico complessivamente valutato dal CTU, riferito anche a un intervento pregresso e non eseguito dal medico convenuto. La censura mossa in tali generici termini non è in grado di intaccare la motivazione resa su un piano di valutazione logico giuridica degli eventi riscontrati già sulla base della CTU medico legale disposta.
Difatti, in tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, un′ accurata ricognizione del complesso rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quella della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi, peculiari profili probatori, consente la enunciazione dei seguenti principi:
1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell′illecito che deve provare l′attore deducente, e pertanto corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell′autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di "damnum iniuria datum e l′evento;
2) nell′individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell′autore del fatto, essendo il concetto logico di "previsione" insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell′aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell′illecito);
3) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi "causa" dell′evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli idonei a determinare l′evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti;
5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell′evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l′aspetto della individuazione del "novus actus interveniens", va compiuta secondo criteri
a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi;
b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura.
Esito del ricorso
Inammissibile