CONCORDATO PREVENTIVO Circolare MISE 3721/C del 21 maggio 2019 - Concordato preventivo
È noto che, nell′ambito del concordato preventivo, la fase giudiziale - vale a dire il complesso di attività processuali compiute nell′arco temporale tra il decreto di ammissione ed il provvedimento di omologazione della proposta approvata dai creditori - e la fase di esecuzione del piano concordatatario, rappresentata dall′insieme degli atti negoziali o dei procedimenti liquidatori finalizzati alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, compongono un unitario procedimento. Spartiacque tra tali due fasi è il decreto di omologa che, come previsto dall′art. 181 l.fall., comporta la chiusura della procedura di omologazione aprendo la fase di esecuzione del concordato che si chiuderà, qualora sia adempiuto, con un decreto di completa esecuzione ex art. 136, comma 3, l.fall.
L′importante funzione svolta dal Registro delle imprese di pubblicità delle vicende dell′impresa verso i terzi si incrocia con la procedura concordataria là dove lart.136, comma 4, l.fall. - in tema di concordato fallimentare ma applicabile analogicamente al concordato preventivo stante l′identità di ratio - prevede l′iscrizione nel Registro delle imprese unicamente del provvedimento che accerta la completa esecuzione del concordato.
Tuttavia, la dicitura in concordato preventivo nelle visure ordinarie di una impresa che, dopo avere avviato una procedura concordataria, ha ottenuto l′omologa della proposta genera evidenti difficoltà alla continuità aziendale in quanto crea incertezze nei potenziali clienti.
Invero, nelle visure rilasciate dal Registro delle imprese la procedura di concordato preventivo risulta pendente anche in seguito al decreto di omologazione di cui all′art. 180 l.fall. fino all′ultimazione dell′esecuzione della proposta di concordato, sebbene l′art. 181 l.fall. stabilisca che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell′art. 180 l.fall. Per effetto dell′omologa, pertanto, il debitore ritorna in bonis riacquistando la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l′azienda senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, ferma la vigilanza degli organi della procedura sulla fase esecutiva.
In particolare, nel corpo della visura ordinaria, le informazioni relative alla procedura di concordato preventivo restano visualizzate anche successivamente all′iscrizione dell′omologa, sia sulla prima pagina della visura, nella sezione "Dati anagrafici", che sintetizza lo stato dell′impresa, sia nel blocco della visura relativo alle procedure concorsuali. Nella sezione "Dati anagrafici è riportata la dicitura "Procedure in corso Concordato preventivo". Inoltre, nel blocco delle procedure concorsuali si espongono i dati della procedura tra cui: Data iscrizione procedura, vale a dire la data nella quale il concordato preventivo è stato inserito per la prima volta nel sistema del registro delle imprese; Data provvedimento, ossia la data dell′ultimo provvedimento trasmesso dal tribunale; Data omologa, quando il concordato preventivo è stato omologato.
Non vengono invece riportate le date di revoca della procedura e di avvenuta esecuzione giacché il loro inserimento porta all′oscuramento di tutte le informazioni sul concordato preventivo, sia nel corpo visura (blocco procedure concorsuali), sia nella prima pagina (sezione "Dati anagrafici") sebbene, in ogni caso, le trascrizioni sono generate per ogni iscrizione di qualsiasi stato di avanzamento della procedura, e rimangono visibili nella visura storica.
È dunque evidente che con tali modalità di rappresentazione della visura ordinaria si ingeneri l′erroneo affidamento che l′impresa sia ancora in concordato anche dopo al decreto di omologa.
Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 3721/C del 21 maggio 2019 persegue l′obiettivo di rendere coerente con la riforma dell′art. 181 l.fall. operata dal d.lgs. 169/2007 la regolamentazione della rappresentazione al Registro delle imprese della situazione anagrafica in seguito all′ottenimento dell′omologa della proposta di concordato preventivo.
In seguito alla circolare del 21 maggio 2019 sarà più evidente che l′impresa si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo giacché nella sezione "Dati anagrafici" nella prima pagina della visura ordinaria sarà eliminata la dicitura di esistenza di concordato preventivo, mentre nel corpo della visura, nel blocco relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato preventivo e la relativa data, verrà aggiunta la dicitura "concordato preventivo in fase di esecuzione".
Coerentemente, al fine di rendere maggiormente evidente la variazione delle società tornate in bonis, la visualizzazione del commissario giudiziale sarà ancora presente tra le persone in carica ma per massima chiarezza sarà spostata dal blocco amministratori al blocco delle altre cariche relative a procedure concorsuali.
La "scritta fissa 96" ovvero la non esistenza di procedura in corso, continuerà a non essere emessa fino a quando non è completata la fase di esecuzione del concordato preventivo. Con l′iscrizione dell′avvenuta esecuzione del concordato preventivo, verrà cancellata dal corpo della visura ordinaria rimanendo consultabili solo nella visura storica - ogni informazione relativa al concordato preventivo stesso, inclusa l′indicazione del commissario giudiziale.
In conclusione, in seguito alla circolare n. 3721/C del 21 maggio 2019 la rappresentazione, nelle visure rilasciate dal registro delle imprese, del concordato preventivo dopo il decreto di omologazione e fino al completamento dell′esecuzione della proposta di concordato tutelerà parimenti sia la continuità aziendale, eliminando la dicitura di esistenza di concordato preventivo, sia il terzo contraente, che verrà in contatto con l′impresa che ha ottenuto il decreto di omologa del concordato, avrà accesso a tutte le informazioni rileganti l′iter della procedura senza ricevere alcun pregiudizio dalla cancellazione della menzione in concordato preventivo.