17-01-2024
Esecuzione Forzata Esecuzione forzata - Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza 16 maggio 2018, n. 12035
Il credito dell′avvocato distrattario non è credito di lavoro . A seguito di una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, a carico dell′INPS in una controversia con un lavoratore agricolo, l′ente previdenziale versò una somma al lavoratore e corrispose gli onorari di difesa all′avvocato. La medesima professionista, tuttavia, pur dando atto del pagamento integrale delle spese da parte dell′ente, intimò precetto all′INPS per l′ulteriore somma di 454,95, a titolo di spese successive; la nuova procedura di pignoramento presso terzi, nella quale si costituì l′INPS opponendosi all′assegnazione, fu dichiarata improcedibile dal Giudice dell′esecuzione del Tribunale di Foggia. L′avvocato ha, quindi, proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza di improcedibilità. Il G.E. del Tribunale di loggia ha fissato l′udienza di comparizione delle parti e, all′esito, ha assegnato all′opponente il termine di sessanta giorni per l′introduzione dcl relativo giudizio di merito. Introdotta la fase di merito, il Tribunale di Foggia ha accolto l′opposizione, ha dichiarato nulla e, perciò, revocata l′ordinanza di improcedibilità suindicata, condannando l′INPS al pagamento delle competenze pari ad 1.509,23 ed ha poi condannato l′ente previdenziale al pagamento delle relative spese di lite, liquidate in 3.800, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del medesimo avvocato antistatario. Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia propone ricorso l′INPS.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l′opposizione agli atti esecutivi.
Invero, l′opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario.
Ne consegue che tale causa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso ed è tempestivamente proposta, e quindi ammissibile, solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all′esito della fase sommaria dell′opposizione stessa.
Poiché tanto non è avvenuto nel caso in esame, visto che erroneamente l′opponente ha introdotto l′opposizione con ricorso al giudice, sicché la sua notifica si è avuta in termine di gran lunga successivo, l′opposizione andava dichiarata inammissibile per tardiva instaurazione del giudizio di merito.